Art. 28.
(Attribuzioni del tesoriere).

      1. Il tesoriere esercita il controllo sui fondi di cassa e su altri beni di proprietà del collegio; accerta l'avvenuta riscossione di somme; firma i mandati di pagamento controfirmati dal presidente e cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite a norma di legge.
      2. Nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità il tesoriere predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il conto economico preventivo per l'anno successivo, quest'ultimo da sottoporre alla preventiva approvazione del consiglio entro il 20 dicembre di ogni anno.